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VISURA IPOTECARIA E CATASTALE

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La nostra società sin dal 1998, avvalendosi dell’esperienza pluriennale nell’ambito notarile, fornisce il servizio di esecuzione delle visure ipotecarie e catastali nonché di consulenza, predisposizione e deposito, presso i competenti uffici, per tutte le formalità di trascrizione, iscrizione e voltura, supportata, ove necessario, da professionisti esterni di comprovata fiducia.

Visura Ipotecaria

La visura ipotecaria (chiamata anche accertamento immobiliare) è una attività di ricerca che permette di determinare se un soggetto, persona fisica o persona giuridica, è intestatario di beni immobili e di identificare la presenza di gravami sugli stessi. I gravami sono: ipoteche legali (Equitalia – servizio riscossione tributi o compravendite), ipoteche giudiziarie (decreti ingiuntivi), ipoteche volontarie (ad es.: per accensione mutui, finanziamenti) e citazioni (atti che contestano la titolarità dell’immobile o chiedono la conclusione di un contratto preliminare – art.2932 c.c.).

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Secondo quanto disposto dall’art. 2673 c.c. chiunque può accedere agli atti pubblici tenuti dall’Agenzia delle Entrate, Servizio di pubblicità immobiliare, ex Conservatorie dei registri immobiliari, ed eseguire una visura. Le Conservatorie nascono con l’unità d’Italia. Precedentemente i catasti erano locali, in base ai regni vigenti e all’organizzazione degli stessi. Ad es., in Toscana vi era il Catasto Leopoldino, mentre in altre regioni vige tuttora il sistema degli uffici tavolari dove c’è corrispondenza effettiva tra quanto risulta intestato in catasto e quanto in possesso del soggetto d’interesse.

Si dice “visurista” il professionista che viene di volta in volta delegato da notai, avvocati, banche o privati cittadini, che vi si rivolgono per eseguire visure o ricerche presso i competenti uffici territoriali. La categoria dei visuristi non ha mai ottenuto un riconoscimento di legge: il lavoro viene svolto avendo maturato competenza ed esperienza. In molti casi infatti, determinare una consistenza immobiliare è molto complicato ed i rischi di errore dovuti alla confusione dei dati tra le singole note e quanto risulta dal catasto sono molto alti. Si consideri poi che vi sono molte regole mai scritte sulle competenze di trascrizione: i comuni corrispondono per provincia solo in catasto ma non per le trascrizioni degli atti (esempio: Calenzano è in provincia di Firenze ma trascrive a Prato). Il catasto dovrebbe fornire la consistenza immobiliare di un soggetto senza indicazione dei gravami, ma spesso è errato o non aggiornato e la consistenza immobiliare scaturisce dal confronto tra quanto acquistato e quanto venduto, tenuto conto delle variazioni e frazionamenti intervenuti sugli immobili.

Visura Catastale

La visura catastale, in Italia, è un documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate contenente i dati principali di un immobile, fabbricati o terreni, sito sul territorio nazionale.

Un immobile nella visura catastale è identificato da foglio, particella (o mappale) e subalterno del Comune di appartenenza; un terreno da foglio e particella (o mappale).

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Nella visura appare, per un immobile, la rendita catastale mentre per un terreno, il reddito dominicale. Con la rendita si calcolano l’imposta sul reddito e le imposte locali, come ad es. l’Imposta comunale sugli immobili. È presente anche il nome del proprietario, o del nudo proprietario, o dell’usufruttuario, ma non c’è valore legale di proprietà (non “probatorio“).

Le visure vengono erogate tramite la piattaforma dell’Agenzia del Territorio oggi accorpata nell’Agenzia delle Entrate.

Dall’1 luglio 2010 è obbligatorio, in sede di atto notarile di compravendita, attestare la conformità tra lo stato di fatto dell’immobile e le planimetrie catastali. All’atto verrà poi allegata la planimetria catastale o ne verranno citati gli estremi.

I dati della visura di un immobile sono:

I dati contenuti nella visura catastale non hanno valenza legale. Il catasto è definito un ente non probatorio, i dati contenuti possono non rispecchiare la realtà dei fatti, per esempio gli intestatari di un immobile possono non essere corretti, oppure variare nel tempo.

(Fonte Wikipedia)

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